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Le «Big 3» – CSRD, CSDDD e Tassonomia UE – cosa cambia e cosa rimane

Aggiornamento da Bruxelles

A livello UE vengono attualmente ricalibrati tre pilastri centrali della regolamentazione sulla sostenibilità:
la CSRD (rendicontazione di sostenibilità), la CSDDD (obblighi di dovuta diligenza lungo la catena del valore) e la Tassonomia UE (Green Finance).

Obiettivo della politica: alleggerire gli oneri, soprattutto per le PMI, senza abbandonare l’orientamento strategico del Green Deal. Per le imprese questo significa tempistiche e soglie dilatate e diversi gradi di dettagli richiesti.

Allo stesso tempo, una cosa resta invariata:
banche, investitori e grandi clienti hanno bisogno di dati ESG solidi relativi all’intera catena del valore.

Focus di questo articolo:

Cosa significa questo per le imprese Wave 2 (tutte quelle che avrebbero dovuto rendicontare a partire dal 2025 – ingresso ora previsto a partire dall’esercizio 2027) e in che modo le opzioni differiscono a seconda della dimensione aziendale?

 

1. CSRD – rinviata, semplificata, ma non abolita

Con la direttiva «Stop-the-Clock» sono stati rinviati i punti di ingresso per la rendicontazione obbligatoria:

  • Wave 1 (precedenti NFRD-PIE): primi report CSRD sull’esercizio 2024

  • Wave 2 (altre grandi aziende, se in futuro CSRD): primi report sull’esercizio 2027

Quick-Fix per gli ESRS: agevolazioni per l’ingresso
Il 10.11.2025,  il Regolamento Delegato (UE) 2025/1416 (“Quick Fix”) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed è entrato in vigore il 13.11.2025 (terzo giorno dopo la pubblicazione). Si applica agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2025 o dopo e prevede requisiti di sollievo/transizione mirati per le aziende della Wave 1 (report FY 2024):

  • Le informazioni sugli impatti finanziari attesi possono rimanere di natura qualitativa fino all’esercizio 2027.

  • Informazione su biodiversità (ESRS E4) e catena del valore sociale (ESRS S2–S4) possono essere costruite gradualmente nell’arco di diversi anni.

Pacchetto Omnibus: focalizzazione invece di ritiro
Il pacchetto Omnibus dovrebbe focalizzare ulteriormente la CSRD:

  • Il 9.12.2025, il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla Direttiva “Omnibus I” in trilogo. Secondo questo, in futuro la CSRD si applicherà solo alle aziende UE che hanno in media più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro; per le aziende non UE, la soglia di fatturato superiore a 450 milioni di euro nell’UE. Le PMI quotate devono essere escluse dall’ambito; Le aziende più piccole (meno di 1.000 dipendenti) sono inoltre protette da requisiti di informazione eccessivi nella catena del valore (“Value Chain Cap“/diritto al rifiuto).
  • Saranno inoltre specificati gli obblighi di revisione: la scadenza per gli standard armonizzati di garanzia limitata a livello UE sarà posticipata al 1.07.2027; allo stesso tempo, l’opzione di introdurre standard UE per una garanzia ragionevole in un secondo momento sarà abolita. Rimarrà una garanzia limitata in modo permanente. Inoltre, gli ausili digitali (portale con modelli/linee guida) sono pensati per facilitare l’uso.
  • Parallelamente, EFRAG ha presentato il suo parere tecnico sulla semplificazione dell’ESRS alla Commissione Europea il 3.12.2025 (inclusa una riduzione del 61% dei dati obbligatori) e ha presentato le bozze il 4.12.2025 (inclusi Lancio dell’ESRS Knowledge Hub).

Standard VSME
Per le PMI non quotate («VSME») la Commissione ha raccomandato a luglio 2025 uno standard di rendicontazione volontario. Esso dovrebbe consentire alle PMI di fornire a banche e grandi clienti informazioni ESG strutturate, senza dover soddisfare la piena complessità CSRD. Questo standard assume rilevanza anche per tutte le imprese al di sotto della soglia dell’obbligo di rendicontazione.

2. CSDDD – dovere di diligenza nella catena del valore con soglie elevate

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) disciplina gli obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente delle imprese nella loro catena del valore.

Con «Stop-the-Clock» sono stati:

  • inizialmente posticipata la scadenza di trasposizione per gli Stati Membri al 26.07.2027; come parte dell’accordo Omnibus I del 9.12.2025, deve essere prorogata di un ulteriore anno fino al 26.07.2028,
  • L’inizio completo degli obblighi per la maggior parte delle aziende sarà posticipato al 26.07.2029.

Se l’Omnibus I verrà formalmente adottato, i primi obblighi si applicheranno solo alle aziende molto grandi (> 5.000 dipendenti e > un fatturato netto annuo di 1,5 miliardi di euro; inclusa la corrispondente soglia non UE). Inoltre, i piani di transizione climatica saranno aboliti come obbligo indipendente e le sanzioni saranno limitate (incluso il a. max del 3% delle vendite nette globali).

Per la maggior parte dei clienti Terra questo significa: nessun obbligo CSDDD diretto, ma impatto indiretto come fornitori di grandi gruppi, attraverso clausole contrattuali, analisi dei rischi e meccanismi di reclamo.

3. Tassonomia UE – logica green finance semplificata ma centrale

La Tassonomia UE resta il quadro di riferimento per le attività «green», in particolare per banche, investitori e enti di promozione.

Un Atto delegato del 4.7.2025 ha semplificato il reporting, tra l’altro mediante:

  • una soglia de minimis (circa il 10 %) al di sotto della quale le attività non devono essere valutate nel dettaglio ai fini della tassonomia,

  • template rivisti e requisiti DNSH (Do No Significant Harm) più precisi.

Nel contesto dell’Omnibus, l’obbligo di tassonomia sarà in futuro strettamente collegato al perimetro CSRD ridotto, chi resta soggetto alla CSRD di norma rendiconterà anche i KPI di tassonomia.
Per gli «investimenti green» la tassonomia resta quindi chiaramente rilevante, anche se la portata degli obblighi di rendicontazione si riduce.

4. Banche: l’ESG resta rilevante per il credito – indipendentemente dalla CSRD

Le linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG obbligano le banche, a partire dall’11.1.2026 (per gli istituti piccoli/non complessi dal 2027), ad integrare i rischi ESG in strategia, concessione del credito, pricing e valutazione delle garanzie.

Ciò significa:

  • Le banche devono analizzare i loro portafogli rispetto a rischi climatici, di transizione e altri rischi ESG – in particolare per i clienti con >50 Mio di fatturato.

  • A tal fine hanno bisogno di dati ESG strutturati dai loro clienti, anche da parte di imprese che non sono (più) soggette alla CSRD.

Le richieste di dati ESG diventano così uno standard attraverso i processi di credito e di finanziamento, indipendentemente dal perimetro formale della CSRD.

5. Cosa aspettarsi e quando?

Entro fine 2025 (livello UE)

  • La direttiva «Stop-the-Clock» (UE) 2025/794 è già stata adottata, si tratta della parte «temporale» dell’Omnibus I, e deve essere recepita nel diritto nazionale entro fine anno.

  • Omnibus I (Direttiva sui Contenuti):

    • Accordo trilogo provvisorio del 9.12.2025 (JURI contro Consiglio).

    • Conferma COREPER e lettera di intenti verso EP-JURI il 10.12.2025.

    • Voto JURI nel Parlamento Europeo l’11.12.2025; Sono previsti voti plenari e approvazione finale del consiglio (a metà dicembre). Contenuto: CSRD ha > 1.000 dipendenti, > 450 milioni di euro di vendite; L’ambito della CSDDD > 5.000 dipendenti, > 1,5 miliardi di euro di vendite; inclusi il tetto della catena del valore/diritto di rifiuto, la prospettiva di eliminazione della garanzia ragionevole, il rinvio degli standard di garanzia limitata al 1.07.2027.

  • Semplificazione EFRAG / ESRS:

    • EFRAG ha presentato le sue bozze/pareri tecnici sull’ESRS semplificato alla Commissione Europea il 3.12.2025.

    • Il 4.12.2025, EFRAG ha presentato le bozze a una conferenza e ha lanciato l’ESRS Knowledge Hub.

Nel 2026

  • Adozione formale dell’Omnibus I (Direttiva sui contenuti): Dopo l’approvazione in plenaria del PE e del Consiglio, segue la pubblicazione nella Rivista Ufficiale dell’UE; successivamente la trasposizione nella legge nazionale. In termini di tempi (a metà dicembre 2025), una finalizzazione alla fine del 2025 o inizio 2026.
  • Nuovo Atto Delegato ESRS (ESRS semplificato): sulla base del Consiglio Tecnico EFRAG  del 3.12.2025, la Commissione Europea preparerà un Atto Delegato per rivedere il primo set ESRS.  L’obiettivo: significativamente meno punti dati obbligatori (EFRAG: −61%) con il principio invariato della doppia materialità e disposizioni più transitorie/di sollievo.

Dal 2027/2028

  • CSRD Wave 2:
    Primi rapporti per l’anno fiscale 2027 (rilascio 2028) – per grandi aziende che rimangono nell’ambito del nuovo ambito CSRD (Omnibus I).
  • Implementazione CSDDD:
    Prevista in tutti gli Stati Membri entro il 26.07.2028; Generalmente applicabile dal 26.07.2029 (con eccezioni, ad esempio per l’art. 16 dal FY dal 1.1.2030), a condizione che l’Omnibus I venga adottato come concordato.

6. Germania, Austria, Italia – panoramica sull’attuazione nazionale

Germania

Legge di attuazione CSRD (CSRD-UmsG):

  • Disegno di legge del governo del 3.09.2025 (attuazione della CSRD incl. Stop-the-Clock).

  • Il procedimento parlamentare è in corso.

Attese: Approvazione al più tardi nel 2026, con

  • obbligo CSRD per le imprese Wave 1 secondo il calendario UE,
  • misure nazionali di alleggerimento per determinate grandi imprese (ad es. 500–1.000 dipendenti) negli anni 2025/26,
  • avvio della Wave 2 per l’esercizio 2027 in linea con Stop-the-Clock.

Austria

NaBeG – Gesetz über den Nachhaltigkeitsbericht (legge sul report di sostenibilità):

  • Bozza per la consultazione il 13.01.2025, fine della consultazione il 10.02.2025.

  • Il 18.11.2025 approvata dal Consiglio dei ministri e presentata come proposta di legge al Consiglio nazionale; assegnazione alla Commissione giustizia con consultazione in Commissione.

Attese:

  • Approvazione nel corso del 2026, entrata in vigore poco dopo,

  • applicazione graduale in parallelo alle scadenze UE (obblighi Wave 2 dall’esercizio 2027).

Italia

Attuazione della CSRD nel diritto nazionale già avvenuta.

Attuazione di Stop-the-Clock:

  • sposta di conseguenza le scadenze nazionali di applicazione della CSRD (due anni di rinvio per molte grandi imprese e PMI quotate).

7. Tre percorsi strategici – a seconda della dimensione aziendale

Anche se in futuro una grande parte delle imprese, dalle medie imprese fino ai grandi gruppi, non rientrerà (più) nell’obbligo di rendicontazione CSRD, la sostenibilità resta un fattore critico di successo e di rischio per il business.
I temi di sostenibilità sono e restano impatti, rischi e opportunità essenziali di un’impresa, indipendentemente dall’esistenza o meno di un obbligo formale di rendicontazione.

È quindi chiaro: la sostenibilità non è più soltanto regolazione, ma realtà concreta del business.

«Compliance light» – soddisfare i requisiti minimi

(per le PMI)

Per queste mid-cap è più probabile aspettarsi che, nell’ambito della riforma Omnibus, restino in via permanente al di fuori dell’obbligo CSRD.

Raccomandazione:

  • impostazione di una rendicontazione snella e volontaria secondo il futuro standard VSME,

  • a seconda della pressione di finanziatori e stakeholder con o senza revisione volontaria di limited assurance (ad es. KPI clima ed energia).

In questo modo si rendi conta secondo uno standard ESG compatto che soddisfa banche, enti di promozione e grandi clienti, senza la piena complessità CSRD.

«Sostenibilità strategica» – la sostenibilità come business enabler

Le imprese con >50 Mio di fatturato sono «grandi» e nel focus delle banche, ma potrebbero formalmente uscire dal perimetro CSRD.

Raccomandazione:

  • allineamento dei contenuti al set ESRS (semplificato),

  • applicazione volontaria degli ESRS senza obbligo legale di revisione,

  • verifiche volontarie di limited assurance mirate per i temi centrali (ad es. clima, energia, personale, eventuali attività rilevanti ai fini della tassonomia), laddove banche, investitori o proprietari lo si aspettino.

In questo modo queste imprese raggiungono un livello ESG da grande gruppo, ma restano flessibili in termini di intensità e portata della revisione.

«Percorso di trasformazione» – la sostenibilità come fulcro della capacità futura

(per imprese nel perimetro CSRD)

Per queste imprese l’obbligo vincolante di rendicontazione CSRD/ESRS con limited assurance resta in vigore, incluso il reporting di tassonomia.

Raccomandazione:

  • piena ESRS-readiness: doppia materialità, governance, sistema dei dati, processi di reporting,

  • utilizzo coerente delle opportunità date da Quick-Fix (ingresso graduale per biodiversità, catena del valore, «anticipated financial effects»),

  • passaggio anticipato agli ESRS semplificati non appena entra in vigore il nuovo atto delegato.

 

Conclusione

In breve: le «Big 3» (CSRD, CSDDD e Tassonomia) vengono snellite, ma non abolite. Le grandi imprese restano chiaramente obbligate, le PMI scivolano in un mondo di standard volontari ma rilevanti per banche e clienti (VSME, ESRS semplificati).

La nostra offerta:

  • Verifichiamo insieme a voi perimetro e banche con un check compatto:

    • se la vostra impresa rimarrà nel perimetro CSRD o apparterrà al mondo VSME,

    • quali dati ESG le banche sicuramente vi richiederanno a partire dal 2026/27.

  • Su questa base sviluppiamo con voi una VSME-roadmap (con o senza revisione) oppure una ESRS-readiness-roadmap adeguata alla vostra dimensione, settore e strategia di finanziamento.

In questo modo sfruttate gli alleggerimenti delle riforme UE senza perdere risorse in termini di trasparenza e finanziamenti.

Autrice

Portrait Margit Holzhammer

Margit Holzhammer

Country Manager Austria West, procuratrice

Giurista, per molti anni direttrice di un ospedale, docente di CSR presso diversi istituti universitari e consulente CSR e sostenibilità presso il Terra Institute. I suoi settori di focus sono strutture sanitarie, banche e turismo. Margit dirige l’ufficio Terra di Innsbruck.

Domande? Volentieri via e-mail (m.holzhammer@terra-institute.eu).

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